Limiti alla circolazione stradale in terza e quarta corsia in autostrada e aspetti assicurativi

Articolo tratto dal n. 127 della rivista InCamper su autorizzazione dell'editore.


Il Nuovo Codice della Strada, al comma nove dell'art. 176, prevede che sulle autostrade con carreggiate a tre o più corsie di marcia, i veicoli ed i complessi veicolari (composti da motrice più rimorchio) di lunghezza superiore ai 7 metri possano circolare esclusivamente sulla prima e sulla seconda corsia di destra.
Chiunque violi la disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di unasomma da euro 74,00 ad euro 296,00.
La norma di cui si parla è inserita tra le "Norme di Comportamento" dettate dal codice della strada il cui scopo è quello di salvaguardare la sicurezza stradale e l'incolumità degli utenti della strada.
Trattandosi di una specifica norma di comportamento, la sua violazione esporrà il trasgressore al rischio di vedersi attribuita una responsabilità in caso di sinistro, con risvolti anche penali qualora siano derivate lesioni a terze persone.
Non va infatti sottovalutato il fatto che il conducente che circola irregolarmente nella corsia di sinistra e che non abbia apparentemente alcuna responsabilità nella causa del sinistro o abbia una parte di responsabilità, possa vedersi attribuita una parziale o maggiore colpa per il solo fatto di occupare la corsia non di propria pertinenza.
Per esemplificare, poniamo il caso di uno scontro avvenuto tra lo spigolo anteriore sinistro di una autovettura in seconda corsia di marcia e lo spigolo posteriore destro di un'autocaravan, più lungo di sette metri, in fase di rientro dopo avere
effettuato il sorpasso occupando la terza corsia di un'autostrada; in una situazione classica (presenza di dichiarazioni contrastanti) potrà trovare applicazione l'art. 2054, II comma, c.c. (ovvero una ripartizione di colpa al 50%).
Nel presente esempio tuttavia, a fronte di una situazione di incertezza in ordine alla responsabilità, derivante dal fatto che entrambi i conducenti ritengono di avere ragione, vi è la certezza della violazione della norma di comportamento di cui all'art. 176 del Codice della Strada da parte del conducente dell'autocaravan che occupava irregolarmente la terza corsia.
Tale ultimo fatto potrebbe vedere maggiormente coinvolta la responsabilità del conducente dell'autocaravan.
Analoga situazione si potrebbe porre in caso di uno scontro avvenuto perchè due veicoli, un'autocaravan, sempre più lungo di sette metri, ed una autovettura iniziano contemporaneamente il sorpasso, occupando la terza corsia di un'autostrada, di un veicolo più lento che occupa la seconda corsia.
In caso di incidente con morti o feriti gravi si potrebbe attivare, oltre alla sanzione amministrativa e alla Responsabilità Civile, un concorso in una responsabilità penale.